aliases: date: 2022-07-04-1147 tags: date created: Monday, July 4th 2022, 11:47:17 am date modified: Tuesday, July 5th 2022, 2:00:22 pm —

z220704 - Audizione NFT alla VII Commissione Parlamentare sulla Cultura

INTERVENTO DI MATTEO FLORA

Stimata Presidente, onorevoli presenti, ringrazio inanzitutto per l'invito oggi formulatomi.

Non sono un legale ma un informatico, quelli che gli avvocati comunemente chiamano "i tecnici". In verità, un informatico prestato al diritto: se questo sia un merito o un demerito lo lascio alla vostra libera interpretazione. Volevo inoltre ringraziare i soci e colleghi dello Studio Legale 42 Law Firm, in particolare l'Avvocato Marco Tullio Giordano, per l'aiuto nel raccontare questi concetti.

Ringrazio anche per la scelta di invitare tecnici a fianco di insigni giuristi, per nulla scontata ma secondo il mio modesto parere, soprattutto parlando di temi di frontiera, una scelta illuminata di cui sono profondamente felice.

Oltrettuto ritengo il momento storico particolarmente propizio per affrontare in modo sano e costruttivo un discorso sugli NFT, poiché dopo una "bolla" iniziale che ne ha - a mio parere esageratamente - esaltato il lato speculativo, il mercato sta arrivando a più miti consigli.

Partiamo dal lato meramente tecnico:

I c.d. non-fungible token si sono diffusi velocemente grazie ad una delle loro caratteristiche principali: quella di poter rendere “liquidi” (e quindi scambiabili con immediatezza e facilità) asset che solitamente sono “illiquidi”. Scambiarsi una opera d’arte, che sia essa fisica o digitale, senza l’utilizzo di un certificato crittografico unico, individuabile con certezza ed indivisibile è infatti una operazione che necessita di tempo, risorse e procedure adeguate, che garantiscano entrambe le parti coinvolte nella compravendita - eventualmente tramite un intermediario di fiducia.

Anche se il loro primo impiego - quantomeno con riguardo all’adozione di massa - è stato quello di certificati di unicità nel mondo dell’arte, nel prossimo futuro non c'è dubbio che il mercato si evolverà - già lo stiamo vedendo - e gli NFT diventeranno strumento per gestire in maniera veloce e disintermediata altri scambi di asset intangibili come ticket di eventi, quote di multiproprietà, azioni di società di capitali, etc..

Per comprendere a pieno la natura di questo fenomeno, tuttavia, è bene partire dai fondamenti concettuali degli NFT, perché il rischio più grande è quello di assimilarli a strumenti già esistenti e non coglierne gli aspetti di innovazione.

Per iniziare, è bene elencare i tre pilastri fondamentali su cui si basano gli NFT: l’open source, il peer-to-peer e le criptovalute:

OPENSOURCE: il codice libero e pubblicamente visibile degli smart contract li rende riutilizzabili, adattabili, migliorabili e componibili da chiunque ne abbia bisogno o volontà. Questo rende però anche verificabile tutto quanto è scritto dagli sviluppatori e non c’è margine di errori o discrepanze tra quanto dichiarato e quanto effettivamente posto in essere dagli utilizzatori.

P2P: girando su blockchain, gli NFT sono asset che gli utenti possono generare da soli o, se generati da un ente centrale, prelevare e scambiare tra loro senza necessità di coinvolgere nuovamente un intermediario. Possono essere trasportati da un marketplace all’altro, da una piattaforma all’altra, senza limiti di sorta. Sono pertanto strumenti di libertà e qualsiasi utilizzo che non ne permette un uso indipendente è solo un modo di sfruttarne l’hype senza aver compreso la loro essenza.

CRIPTOVALUTE: l’integrazione con le criptovalute rende immediato il loro acquisto, poiché esse funzionano in maniera automatica e disintermediata con gli smart contract che ne regolano la creazione e la vendita. Ancora una volta, non c’è un ente emittente o un intermediario di pagamento che possa frapporsi tra gli utenti e gli NFT.

Fatte queste premesse, gli NFT sono una novità che interviene in modo dirompente su almeno 4 ecosistemi:

1. mondo dell’arte: l’arte esce dalle stanze chiuse delle gallerie e delle case d’asta e diventa pubblica. Le opere (quelle digitali, intendiamo) collegate agli NFT sono pubblicamente reperibili e fruibili da tutti attraverso un collegamento internet, ma il certificato digitale crittografico ne costituisce il titolo di autenticità e di proprietà e può essere scambiato tra gli utenti;

2. mondo della politica: gli NFT in quanto token crittografici che esistono sulla blockchain, un registro distribuito e condiviso tra gli utenti, scardinano l’idea di sistema economico centralizzato, diventando uno strumento che permette agli individui di trasferire valore indipendentemente da ciò che è permesso e controllato dagli stati centrali.

3. mondo della tecnologia: gli NFT e prima di essi la blockchain, permettono per la prima volta di creare scarsità digitale. Prima della blockchain un file digitale poteva essere duplicato e trasferito tra gli utenti senza che il mittente ne perdesse una copia. Con i token digitali su blockchain si ottengono, in una volta sola, la funzione di marcatura temporale “time stamping” della creazione di un digital asset e di ogni suo trasferimento e, allo stesso tempo, la funzione di assegnazione di una scarsità a quell’asset.

4. ecosistema economico: si crea un nuovo strumento grazie al quale i titolari di un diritto su un asset (sia esso un bene fisico, un servizio o un contenuto digitale) possono autonomamente creare un certificato digitale (digital twin) e metterlo in vendita in modalità decentralizzata su una rete peer-to-peer. Questo li rende padroni assoluti di quell’asset e del suo destino, permettendo loro di decidere modalità, tempi, commissioni, diritto di seguito, altre caratteristiche della vendita e delle n-mila vendite future che avverranno tra i proprietari dei certificati digitali a valle della creazione.

Fatte queste premesse, è evidente che le potenzialità, soprattutto nel mondo dell’arte, sono infinite e nel futuro prossimo si potrà ridare vita ad un mercato dell’arte che forse stentava a sopravvivere e, al contempo, creare una nuova economia per mercati dell’arte nuovi: qualunque soggetto o ente abbia il potere di creare un certificato di unicità su di un contenuto artistico - o collegare ad esso una ulteriore utilità (membership, loyalty, benefits, contenuti premium, etc..) potrà sfruttare la tecnologia blockchain ed i protocolli offerti dagli smart contract per creare e diffondere NFT.

I “creators” potranno mettere in circolazione le loro opere direttamente, senza necessità di affidarsi a curatori/galleristi/manager. Contemporaneamente, potranno prevedere all’interno dello smart contract che genera e che gestisce gli NFT una clausola che riconosce in loro favore un “diritto di seguito” automatico e non aggirabile. Questo li porterà a monetizzare in maniera più sicura e più pratica rispetto alle previsioni normative di cui alla nostra LDA n. 633/1941, questo per gli avvocati :)

Ancora, un’opera d’arte che non può muoversi da un museo o da una galleria potrà essere “frazionata” in una serie di token o certificati rappresentativi del possesso di una quota dell’opera: questo permetterà finanziamenti alle opere ed ai musei, oppure a più persone riunite (che da sole non avrebbero mai potuto accedere a quella funzione) di possedere un’opera in multiproprietà. Essi potranno, sempre tramite il possesso dei token crittografici, votare ad esempio su decisioni importanti per la “vita” di quell’opera (dove deve essere esposta, deve essere ristrutturata, quanto costerà visitare il museo che la ospita, etc) in modalità partecipativa e democraticamente distribuita.

Il mondo degli NFT, tuttavia, ancora IRRIMEDIABILMANETE agli albori ed in una fase di sperimentazione, la cui percezione è aumentata dalla complessità tecnologica dello strumento informatico che ne permette la creazione e la diffusione. Per questo motivo, ci sono una serie di rischi che devono essere attenuati mediante sviluppo di un quadro regolatorio chiaro, ma anche diverso dall’attuale contesto in cui vengono regolati fenomeni “centralizzati” e frutto di secoli di consuetudini.

Nello specifico, i rischi emersi sino ad oggi sono essenzialmente i seguenti:

  • corretta identificazione dell’autore di un’opera (si potrà utilizzare l’identità digitale e sono già in sviluppo soluzioni che si appoggiano a token di self sovereign identity);

  • corretta identificazione della autenticità di un’opera / rischi di contraffazione: chiunque sia in possesso della copia di un’opera potrà immetterla sul mercato e gli acquirenti dovranno essere in grado di verificarne l’autenticità di prima di acquistarla;

  • mancata conoscenza delle clausole legali circa la cessione dei diritti d’autore o dei diritti patrimoniali connessi ad un’opera. Questo problema è anche connesso alla diffusione di piattaforme aventi sede in giurisdizioni differenti dall’Italia / europa;

  • corretto trattamento dei dati personali, poiché gli NFT si basano su tecnologie che permettono generalmente l’immodificabilità (blockchain) e la distribuzione delocalizzata del dato (IPFS), vi è il rischio che i dati personali immessi in un NFT non possano godere di diritti inalienabili come la cancellazione o la modifica, pure previsti dal GDPR;

  • pericolo di truffe/tutela dei consumatori, poiché i consumatori non sono in grado di leggere il codice, pure pubblico e trasparente, degli smart contract, essi si affidano alla piattaforma e non pensano che alcune tipologie di vendita potrebbero celare truffe informatiche o altri rischi per i loro wallet e le valute virtuali ivi contenute. Vi sono poi progetti che sono nati con l’unica finalità di raccogliere capitale e truffare i partecipanti.

La regolamentazione europea MiCA che sta per essere varata a livello comunitario, in realtà, non prevede la copertura specifica per il mondo degli NFT, essendo riservata principalmente a regolare le valute virtuali (nello specifico gli e-money token e le stablecoin) e i CASP (crypto-asset service provider, i fornitori di servizi di exchange e custodia). Serve, invece, una più approfondita conoscenza dello strumento, che permetta una regolamentazione - anche a livello nazionale - che da un lato comprenda le tipicità della tecnologia in questione, dall’altro tuteli i consumatori, senza però imbrigliare un settore che potrebbe garantire una vigorosa crescita, anche a livello economico, al mondo dell’arte e ad altri mercati ad oggi stagnanti.

Il rischio, in un mondo interconnesso e decentralizzato, è che gli utenti italiani ed europei, attratti dalla novità degli NFT ma impossibilitati a sfruttarne le potenzialità in Italia, si affidino a player stranieri aventi sede in giuridizioni più - a seconda di come vogliate interpretarlo - compiacenti o lungimiranti.

Chi Sono? Ciao, mi chiamo Matteo Flora!

Sono Professore (a.c.) in Corporate Reputation & Business Storytelling, in CyberSecurity ed in Data Driven Strategies, ho fondato The Fool, la società italiana leader di Customer Insight per aumentare Valore e Reputazione, co-fondato The Magician l'Atelier di Advocacy in contesti di crisi e polarizzati, co-fondato la Legal-Tech company LT42 per la creazione di Data-Automation Legale e sono Partner e co-fondatore dello Studio Legale 42 Law Firm dove informatici e legali guidano processi di Digital Trasformation.

Sono Presidente di PermessoNegato APS, l'Associazione no-profit di promozione sociale che si occupa del supporto tecnologico alle vittime di Pornografia Non-Consensuale (Revenge Porn) e co-fondatore il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Digitali.

Sono stato Future Leader IVLP del Dipartimento di Stato USA sotto Amministrazione Obama nel programma “Combating Cybercrime”, sono editorialistaKeynote Panelist, PodCaster per Forbes, e presento ogni giorno Ciao Internet! una seguita video-rubrica giornaliera in cui parlo di Algoritmi e Regole che Governano Macchine ed Umani.


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